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Lai??i??E-COMMERCE NELLE PMI E LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 13 GIUGNO 2014

Lai??i??E-COMMERCE NELLE PMI E LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 13 GIUGNO 2014

Il termine ai???e-commerceai??? comprende le operazioni relative ad attivitAi?? commerciali e transazioni effettuate per via elettronica in cui la vendita si realizza tramite piattaforma web, su cui il venditore carica il catalogo dei prodotti o dei servizi cosAi?? che il compratore lo possa consultare online scegliendo i prodotti da acquistare e inviando lai??i??ordine. A seconda del profilo del cliente si distingue tra: Business to Consumer (azienda che vende ad un privato) e Business to Business (azienda che vende ad unai??i??altra azienda).

In un periodo storico di cristallizzata crisi del mercato il commercio elettronico A? in costante crescita poichAi?? amplia i mercati e riduce i costi per le imprese ed al contempo amplia lai??i??offerta e riduce i prezzi per i consumatori.

Il web puA? rappresentare per molte aziende, soprattutto piccole e medie imprese, lai??i??unico canale di vendita accessibile per raggiungere nuovi mercati in Italia, ma soprattutto allai??i??estero. Ci sono molte piccole-medie aziende che commercializzano ottimi prodotti, ma non hanno distributori o negozi propri e realizzare un progetto di e-commerce e promuoverlo online ha dei costi oggi largamente affrontabili anche per una piccola-media impresa. Anche per aziende piA? strutturate il web rappresenta comunque un canale di vendita alternativo che puA? raggiungere consumatori che altrimenti sarebbero fuori portata e che consente, visti i bassissimi costi di intermediazione, di proporre sul mercato prodotti a prezzi molto inferiori rispetto alla distribuzione tradizionale.

Dagli studi, emerge che le PMI che usano Internet crescono piA? in fretta, raggiungono una clientela piA? internazionale, assumono di piA? e sono piA? produttive rispetto alle aziende non attive sul Web. In particolare: le PMI con attivitAi?? commerciali offline e online incrementano i ricavi piA? di quelle che operano soltanto online o solo offline, con una forte incidenza di vendite effettuate allai??i??estero (rispettivamente +15%, +8% e +4%). Inoltre, Internet porta a un incremento delle assunzioni per il 34% delle aziende attive online, il 65% delle quali dichiara piA? vantaggi in termini di produttivitAi?? di quelle attive solo online (28%) o solo offline (25%).

Dati e valori positivi dellai??i??e-commerce accomunano tutti i paesi europei e, al fine di rafforzare questo trend, lai??i??Unione Europea ha pensato di emanare una direttiva con lai??i??obiettivo di dare piA? trasparenza, affidabilitAi?? e sicurezza agli acquisti online ad esclusiva tutela del consumatore.

Il nuovo regolamento sulle vendite online e a distanza in vigore dal prossimo 13 giugno (in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE) ha lai??i??obiettivo di Ai??garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalitAi?? di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativiAi??, favorendo Ai??le vendite online, caratterizzate da un elevato potenziale di crescitaAi??. In materia di sanzioni lai??i??autoritAi?? competente A? lai??i??AGCM (Garante della Concorrenza e del Mercato).

Sono quattro le rilevanti novitAi??:

1) Potenziati gli obblighi di informazione pre-contrattuale che il professionista o lai??i??azienda ha nei confronti dellai??i??acquirente per le vendite a distanza. Significa che il venditore A? obbligato a fornire una lunga serie di informazioni precise al consumatore prima di vincolarlo con un contratto, ad esempio in termini di caratteristiche del prodotto o servizio, prezzo, identitAi?? e indiritto del venditore, modalitAi?? di pagamento, diritto di recesso.

2) Sale a 14 giorni (dai precedenti 10) il tempo massimo per ripensarci e restituire il prodotto o servizio acquistato. Se perA? il venditore non adempie allai??i??obbligo di informativa al consumatore sul diritto di recesso al momento della vendita, il limite viene prolungato di 12 mesi. Vengono garantiti diritti anche nel caso di vendite transfrontaliere, sulle quali A? prevista una riduzione dei costi grazie al nuovo modello standard di recesso, valido per in tutta UE.

3) Il consumatore puA? restituire il bene anche se deteriorato, essendo responsabile solo della eventuale diminuzione di valore in determinati casi (stabiliti con precisione). La direttiva UE prevede la responsabilitAi?? del consumatore solo se legata ad una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per il loro utilizzo. Comunque, se A? mancata lai??i??informativa sul diritto di recesso, il consumatore puA? restituire il bene senza alcuna responsabilitAi?? nemmeno sul minor valore.

4) Vietato applicare maggiorazioni sulle tariffe applicate nel caso in cui lai??i??acquirente scelga di non pagare in contanti ma attraverso carte di credito, di debito e forme di pagamento elettroniche. Analogo divieto nel caso in cui esista una tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e a distanza.

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